Contributo di Solidarietà

Il contributo di solidarietà può essere concesso agli  assegnatari di alloggi di cui all’art. 1, comma 3, lettera a), Regolamento Regionale 1/2004 che si trovino collocati relativamente all’ISEE-erp nelle Aree “Protezione” e “Accesso”.

 

Potranno essere riconosciuti come beneficiari anche gli inquilini in Area di “Permanenza”, nel caso di intervenuta perdita del lavoro e/o di perdita della capacità di produzione di reddito e solo per un periodo intercorrente tra l’evento peggiorativo della situazione economica e il ricalcolo del canone ex art. 3 comma 10

 

Requisiti dei beneficiari

 

Possono beneficiare del contributo di solidarietà i nuclei familiari che versano in situazione di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purchè non occupanti alloggi sottoutilizzati ex art. 22, comma 11 del Regolamento Regionale n. 1/2004.

 

Saranno esclusi dal beneficio gli inquilini che dispongono di patrimonio mobiliare (vale a dire  depositi bancari e/o postali, titoli o disponibilità finanziarie e/o monetarie in genere) per un ammontare superiore a 10.000 Euro e di beni immobili aventi una rendita catastale superiore complessivamente a 120,00 Euro

 

Istanza

 

La richiesta di contributo di solidarietà deve essere presentata all’Ente proprietario dell’alloggio o al Comune di residenza e deve indicare il periodo di riferimento. Nel caso di alloggi di proprietà comunale in gestione ALER, l’istanza è valida anche se presentata ad ALER Cremona.

 

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti necessari per la erogazione del contributo. All’istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000, nonché qualsiasi altra documentazione utile ai fine della dimostrazione delle condizioni di precarietà socio-economica.

 

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

 

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l'allegato regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2011