Servizio Assistenza Domiciliare Minori

 

 

 

Descrizione del servizio

 

 

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato “A.D.M.”, consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

 

 

 

Finalità

 

 

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

 

 

 

Destinatari

 

 

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:

a)  destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;

b)  che necessitano di interventi di assistenza educativa nell’ambito di un progetto di tutela del minore all’interno del contesto parentale;

c)  che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

 

 

Tipologia delle prestazioni

 

 

1. L’assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L’affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all’interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Di norma i progetti devono durare per un massimo di 24 mesi e per non più di 12 ore settimanali, salvo presenza di diversa indicazione dell’autorità giudiziaria.

 

 

 

Compartecipazione al costo del servizio

 

 

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del regolamento dei servizi sociali

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.