SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (S.F.A.) E SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI (S.T.D.)

 

Descrizione del servizio

 

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato “S.F.A.”, è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.[1]

2. Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato “S.T.D.”, è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

 

 

 

Finalità

 

 

1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all’acquisizione di competenze sociali, all’acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all’emancipazione da essa, all’acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

2. Il servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) è finalizzato a:

a)  offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;

b)  promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;

c)  monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

 

 

 

Destinatari

 

 

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) sono:

a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;

b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

3. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili (S.T.D.) sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

 

 

 

Tipologia delle prestazioni

 

 

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

2. Il servizio S.T.D. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:

 

a)  laboratori educativi;

b)  attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l’inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;

c)  attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all’interno del servizio che in altri contesti del territorio;

d)  altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;

e)  attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

3. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

 

 

 

Compartecipazione al costo del servizio

 

 

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 7, comma 1, del regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

 

 

 

 

 


 

[1] Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.