Il Comune di Pandino attiva un sostegno economico e sociale alle persone esposte al rischio di marginalità e che siano impossibilitate a provvedere, per cause fisiche, psichiche e sociali, al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.
Il beneficio verrà concesso, sino ad esaurimento del fondo previsto annualmente dall'Amministrazione Comunale, a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale o minimo alimentare con le seguenti forme di assistenza economica:
Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell’utenza:
a) contributi ordinari;
b) contributi straordinari.
Contributi ordinari
1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all’inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con il cittadino richiedente e da questo debitamente sottoscritto. L’accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, viene individuato nell’allegato B e rivisto annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:
a) l’adesione fattiva al progetto personalizzato;
b) la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede, attraverso appositi criteri di valutazione, alla eventuale definizione dell’ammissibilità al contributo.
5. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:
a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
b) mancata adesione ad un progetto di aiuto;
c) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.
7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell’autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l’obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.
8. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l’interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l’opportunità, la restituzione del contributo già percepito.
9. In un’ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.
Contributi straordinari
1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:
a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all’interno del nucleo familiare;
b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell’abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
d) situazione di grave inadeguatezza dell’alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell’alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l’importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.
3. L’entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, come individuate nell’allegato B e riviste annualmente dalla Giunta Comunale.
DESTINATARI
Hanno diritto a richiedere la prestazione i residenti nel Comune di Pandino, che abbiano un ISEE non superiore alla soglia fissata nell'apposito regolamento comunale di accesso alle prestazioni sociali agevolate.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, con specificata la prestazione richiesta, dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pandino, unitamente alla certificazione attestante il reddito e all'Attestazione ISEE entro i termini previsti annualmente.
Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.
Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, verrà svolto un approfondimento sul tenore di vita effettivo mediante le tecniche e gli strumenti propri dell'Assistente Sociale.
Le richieste verranno valutate dall'Ufficio Servizio Sociale, e verranno accettate in ordine alla gravità di situazione rilevata ed alla disponibilità delle risorse.
Il rilascio del contributo è vincolato alla relazione del Servizio Sociale che, oltre all'Attestazione ISEE, valuterà la reale situazione economica, il tenore di vita della famiglia nonché la gravità delle problematiche presentate da ciascun assistito.
Le situazioni connotate da gravità e valutate dal Servizio Sociale quali casi particolari, verranno sottoposte all'attenzione della Giunta Comunale per la concessione dei benefici economici del caso..
Il contributo non può essere inferiore o superiore alla quota annua stabilita nell'apposito regolamento comunale di accesso alle prestazioni sociali agevolate.