CANONE UNICO - COMPONENTE COSAP TEMPORANEA E PERMANENTE

Dal 01/01/2021 è in vigore il nuovo regolamento sul Canone Unico che include il canone COSAP

Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonchè le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termine di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o autorizzazione.
Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste da apposito Regolamento, che trovate nella sezione "Allegati ". 

Occupazione permanente

Le occupazioni di suolo pubblico “permanenti” sono quelle a carattere stabile anche se sono comunque concesse a tempo.
Riguarda: occupazioni del suolo, sopra suolo e sottosuolo pubblico, banchi delle aree mercatali (plateatico).
Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
Sono altresì considerate abusive:

-          Le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell’atto di concessione;

-          Le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza   rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

I modelli per la richiesta di concessione/voltura/cessazione per occupazione di suolo pubblico sono scaricabili nella sezione modulistica.

Occupazione temporanea

Si intende "temporanea" l'occupazione di durata inferiore all'anno o quella soggetta a rinnovo periodico.
Riguarda: occupazioni del suolo, sopra suolo e sottosuolo pubblico, o spazio pubblico o privato ad uso pubblico, appartenenti cioè al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Prima di effettuare l'occupazione del suolo pubblico deve sempre essere acquisita l’autorizzazione. L'autorizzazione è il documento rilasciato dal Comune che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario, determina il canone e può essere rinnovata.
L'autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone.
Le occupazioni realizzate senza l'autorizzazione sono considerate abusive e pertanto sanzionabili.
Si considera “occupazione” e si dà per avvenuta in assenza di rinuncia esplicita scritta antecedente la data di inizio dell’occupazione.

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche in via temporanea  per:

Intercapedini, chioschi, banchi di vendita in aree di mercato o al di fuori, spettacoli viaggianti, giostrai, dehors continuativi, attività promozionali, riserve di parcheggio, operatori del proprio ingegno, manifestazioni ed altre tipologie di occupazione temporanea di suolo pubblico non precedentemente indicate, occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere deve essere presentata al Servizio Tributi (COSAP) in bollo (Euro 16,00) tramite modulo.

Per traslochi  e manutenzioni urgenti, manifestazioni estemporanee, ponteggi e steccati, è necessario rivolgersi all'Ufficio di Polizia Locale.

Tariffe

Il canone è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e alla tipologia dell'occupazione e alla tariffa riferita alla categoria viaria cittadina (il territorio è diviso in tre categorie).

Per informazioni sulla “determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori” si veda il  vigente regolamento per il Canone Unico.

Sanzioni

Si considerano abusive le occupazioni prive della preventiva concessione o autorizzazione ovvero difformi da quanto consentito.

L’accertamento dell’occupazione abusiva comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere:

-          un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata aumentato del 50%;

-          una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dalla legge

-          le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del C.d.S.

L’omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre alle spese di notifica dell'avviso di pagamento e agli interessi legali.

Nel caso di tardivo pagamento, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento è stato effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine la penale è pari al 20%.

Rinnovo della concessione

Il rinnovo è comunque subordinato al pagamento del canone dovuto nell'anno precedente per la concessione di cui si chiede il rinnovo

Revoca

Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo diindennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione.

La concessione è revocata d'ufficio a seguito di:

  • violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzo del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso  o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  • violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  • mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista.