Esenzione dal pagamento del canone RAI per soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.
Si segnala un’importante opportunità fiscale per i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni che rientrando in determinati parametri di reddito possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI .
La legge n. 248 del 24 dicembre 2007 inoltre concede la possibilità a chi ha già pagato, nonostante rientrasse nei parametri per l'esenzione, di chiedere il rimborso per gli anni precedenti dal 2008 ad oggi.
Per avere diritto all'esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).
Per reddito si intende la somma:
• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della
dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da
essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che può essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it, oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale.
Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000.
Per avere diritto all’esenzione annuale per l'anno 2013 è necessario aver compiuto 75 anni (o un età superiore) entro il 31/01/13.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di eta’ entro il 31/07/13.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli per verificare le condizioni di età e di reddito.