Descrizione dell’intervento
1. Per contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all’ente gestore.
Finalità
1. Il contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
- alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.
Destinatari
1. Destinatari del contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali sono:
a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte del cittadino richiedente e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall’autorità giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all’assoluta discrezione del cittadino o dei suoi parenti, ma deve essere concordata con il Comune al fine dell’individuazione della scelta migliore nell’interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all’idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.
4. Nel caso in cui il cittadino richiedente o chi lo rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell’integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.
Modalità di determinazione del contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione
1. La determinazione dell’entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati all’articolo 8 del regolamento dei servizi sociali.
2. L’utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale come definita ai sensi del precedente art. 8, comma 2, allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale,pena il mancato riconoscimento/concessione dell’intervento economico integrativo comunale.
3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell’intervento economico integrativo comunale prima dell’inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l’intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L’intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico