“La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi […]” (Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34)
“Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni didattiche ed educative che consentono un‘ ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio […]”.
(Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31, Articolo 2)
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta uno strumento essenziale attraverso il quale l’Amministrazione Comunale sostiene e garantisce l’azione dell’Istituzione Scolastica, in un’ottica di stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile dopo l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica che ha conferito alle Amministrazioni Comunali funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato circa gli interventi connessi all’offerta formativa sul territorio.
In quest’ottica l’Ente locale non solo deve programmare la gestione delle proprie risorse economiche per migliorare qualitativamente i servizi offerti alle scuole, ma assume anche un ruolo essenziale nel proporre interventi e attività nel rispetto delle reciproche competenze.
L’adozione del "Piano Comunale del Diritto allo Studio" fa erroneamente presumere che il Comune esaurisca la propria politica scolastica nell'erogazione di una serie di fondi in favore delle istituzioni scolastiche; la realtà è molto più complessa proprio perché nell’ultimo decennio, il ruolo degli Enti locali, anche in campo scolastico, si è profondamente modificato ed ha assunto una diversa prospettiva.
"I compiti meramente strumentali attribuiti agli Enti locali, come erogatori di servizi, vanno a collocarsi in un più coerente e funzionale quadro di politica nel campo dell'istruzione, dove i trasporti, le mense, l'edilizia scolastica, il personale, l'assistenza socio - sanitaria e gli interventi in materia di orientamento scolastico e professionale diventano un contenitore strutturale e organizzativo necessario per attivare processi formativi condivisi e largamente partecipati" (Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/93).
Da fornitori di servizi cui ricorrere per assicurare l'accesso alle varie strutture scolastiche e da fonti di finanziamento per incrementare le risorse, gli Enti Locali entrano a pieno titolo nel sistema dell'istruzione e sono chiamati a cooperare con le istituzioni scolastiche, e prima ancora con le famiglie e gli studenti, nell'attuazione del diritto allo studio.
Il Piano per il Diritto allo Studio inoltre è finalizzato a garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici ed offrire le migliori condizioni possibili per un’offerta formativa di qualità, presupposto indispensabile per promuovere il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi, riequilibrando situazioni di svantaggio e valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno.
Il Piano pone in evidenza che la Scuola, oltre ad essere uno dei luoghi principale di produzione e trasmissione culturale, è lo spazio pubblico deputato alla formazione dei cittadini e delle cittadine.
Gli straordinari progressi della pedagogia e della didattica ci hanno fatto capire che il compito della scuola non si può ridurre alla trasmissione di conoscenze in un rapporto unidirezionale docente – alunno ma deve essere ben più complessa e deve vedere il ruolo attivo del docente nella costruzione dei saperi, il percorso formativo deve essere multi prospettico e multidisciplinare, deve permettere l’emersione delle diverse intelligenze utilizzando una molteplicità di strumenti e pratiche didattiche.
Particolare attenzione verrà posta nel favorire il proseguimento del percorso scolastico sia attivando strumenti di sostegno economico, quali i contributi comunali (Assegni di Studio), sia informando gli utenti circa la possibilità di contributi economici di altre istituzioni pubbliche (Dote Scuola ed eventuali contributi provinciali, regionali e statali).
Impegno costante dell’Amministrazione sarà il mantenimento dei plessi scolastici efficienti e idonei al servizio, compiendo tutti quegli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione che ne impediscano il deterioramento o l’inagibilità.
L’Amministrazione Comunale si prefigge, altresì, di operare in modo da poter erogare i servizi collaterali che completano l’attività propriamente didattica, mettendo a disposizione mezzi e risorse e programmando le priorità sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.
L’organizzazione e le modalità di svolgimento degli interventi del Piano rispondono ai seguenti criteri:
riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nella collaborazione e nel sostegno delle stesse;
sostegno alle famiglie con interventi che consentano, malgrado la riduzione delle risorse, un ampio utilizzo degli strumenti previsti nel piano;
continuità educativa, assicurata attraverso lo sviluppo di un’offerta di istruzione da coordinare con l’offerta di formazione;
eliminazione di casi di inadempienza dell’obbligo scolastico;
valorizzazione della partecipazione e sostegno alle preziose forme di volontariato. Se lo sforzo economico è utile, nulla risulterebbe efficace senza l’impegno di tante persone che sostengono e realizzano concretamente gli impegni.
Norme di riferimento:
La Legge Regionale20 Marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – norme di attuazione” dispone che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, comprendano tutti gli interventi atti a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana e n. 3 dello Statuto della Regione Lombardia.
La Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” integrata dalla Legge 21 Maggio 1998, n. 162;
Il D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione”, con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, disegna una ripartizione tra oneri a carico dei Comuni e oneri a carico dello Stato e di altri Enti.
La Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 intema di norme sull’edilizia scolastica propone la ripartizione degli oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato riguardo le incombenze amministrative per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche.
Il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all’attività scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità d’istruzione, alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, agli interventi perequativi, agli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
Il D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionalen. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale dei principi dell’autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell’ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell’offerta formativa alle “esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell’offerta formativa” (art. 3, comma 2) e il principio di adeguatezza della stessa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2).
L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che “Il comune e l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, evidenziando un ruolo di organizzazione delle richieste territoriali e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni Scolastiche, anche alla luce dell’art. 8, comma 4, del D.P.R. 275/1999, a mente del quale “la determinazione del curricolo tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio”.
La Legge quadro n. 328/2000 avente per oggetto la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali cioè: interventi di integrazione alunni stranieri, equipe socio – psicopedagogica e lo sportello alunni, progetti in favore di alunni diversamente abili, progetti finalizzati alla tutela dei minori e partecipazione degli istituti ai tavoli tematici.
La Legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio” il cui art. 9 sottolinea che “Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle Scuole Statali e Paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione.”
La Legge 28.03.2003, n. 53 avente per oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
La Legge Regionale6 Agosto 2007, n. 19 di fatto sostituisce, senza abrogarla, la L.R. 31/80, ossia la tradizionale legge sul diritto allo studio e imprime una svolta particolarmente autonoma rispetto ai temi dell’istruzione. La citata Legge 19 dedica attenzione al “sistema educativo” e al “sistema d’istruzione e formazione professionale” e definisce a grandi linee i ruoli di Regione, Provincia e Comune.