ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024. INFORMAZIONI GENERALI. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE- AGGIORNAMENTO

4 Aprile 2024
Tipo articolo: 

ATTENZIONE: LA PRESENTE SEZIONE E LA RELATIVA MODULISTICA SONO STATE AGGIORNATE IN DATA 13.04.2024 A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRETTO UFFICIALE DI ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ANNO 2024

Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 ha fissato la data di svolgimento delle Elezioni Europee e del turno ordinario di elezioni amministrative per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

Il predetto provvedimento ha stabilito che:

- le operazioni di votazione si svolgeranno sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23;

- le operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14;

- ai fini del computo dei termini procedimentali, si considera giorno della votazione quello della domenica.

Tra i Comuni chiamati alle urne - oltre che per l’elezione del Parlamento Europeo - per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale figura anche Pandino.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata presso la segreteria comunale dalle ore 8:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data stabilita per le consultazioni, quindi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 10 maggio e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 11 maggio 2024.

In ragione della dimensione demografica del Comune di Pandino, il numero dei consiglieri da eleggere - oltre al Sindaco - è pari a 12.

Le liste dovranno contenere un minimo di 9 ed un massimo di 12 candidati e dovranno assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).
Esse dovranno essere sottoscritte da un minimo di 60 e un massimo di 120 elettori.

SI RACCOMANDA DI STAMPARE I MODELLI (ATTO PRINCIPALE E ATTO/I SEPARATO/I) SU FOGLIO A3, FRONTE E RETRO.

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

Legge 21 marzo 1990, n. 53 

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (e smi)

Articolo 14 

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine. 2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Il predetto articolo è stato modificato,  da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare al presidente della provincia e al sindaco.

CAUSE DI INCANDIDABILITA'

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
Il candidato alla carica di Consigliere non può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni allorquando le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri comuni.
Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235.

CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.
E' vietato l'utilizzo di contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste già presentate ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui siano estranei i presentatori medesimi.
Sono altresì vietati i contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa ovvero simboli propri del Comune e denominazioni o simboli/marchi di società (anche sportive), in assenza del deposito di apposita autorizzazione all'uso da parte della società stessa.
E' fatto divieto, infine, di utilizzare contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista, nonchè di qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie di stampo autoritario.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.
All'atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Le presenti informazioni hanno carattere riassuntivo ed orientativo. Si suggerisce caldamente di far riferimento, per una puntuale e completa trattazione della materia, alle istruzioni ufficiali per la presentazione e l’ammissione delle candidature di cui al seguente link.
 

ALLEGATI:

Lista dei candidati (ATTO PRINCIPALE)

Lista dei candidati (ATTO SEPARATO)

Atto di adesione alla lista dei candidati da parte di chi non può firmare

Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco

Dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere comunale

Modello Contrassegno cartaceo

Modello Contrassegno digitale

Dichiarazione di accettazione della candidatura cittadini UE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione cittadini UE

Dichiarazione sostitutiva dell'attestato per cittadini UE

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