ELEZIONI 2019

7 Marzo 2019
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Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione 2018/767 del 22 maggio 2018, ha stabilito che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si svolgano in una data compresa tra il 23 e il 26 maggio 2019.
In Italia, la data fissata per la predetta votazione è domenica 26 maggio 2019, dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

Nella stessa giornata si svolgeranno anche le consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
Tra i Comuni chiamati alle urne figura anche Pandino.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Le candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale devono essere presentate presso la segreteria comunale dalle ore 8:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data stabilita per le consultazioni, quindi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 26 aprile e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 27 aprile 2019.

In ragione della dimensione demografica del Comune di Pandino, il numero dei consiglieri da eleggere - oltre al Sindaco - è pari a 12.

Le liste dovranno contenere un minimo di 9 ed un massimo di 12 candidati e dovranno assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).
Esse dovranno essere sottoscritte da un minimo di 60 e un massimo di 120 elettori.

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Le firme dei sottoscrittori della lista devono essere autenticate:

Possono autenticare le sottoscrizioni (ciascuno esclusivamente nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio cui appartiene): il notaio, il giudice di pace, il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, il segretario delle procure della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il sindaco, l'assessore comunale o provinciale, il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, il segretario comunale o provinciale, il funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, il consigliere provinciale, metropolitano o comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia o al sindaco.

CAUSE DI INCANDIDABILITA'

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
Il candidato alla carica di Consigliere non può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune nè in più di due Comuni allorquando le elezioni avvengano nello stesso giorno. chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri comuni.
Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235.

CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.
E' vietato l'utilizzo di contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste già presentate ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui siano estranei i presentatori medesimi.
Sono altresì vietati i contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa ovvero simboli propri del Comune e denominazioni o simboli/marchi di società (anche sportive), in assenza del deposito di apposita autorizzazione all'uso da parte della società stessa.
E' fatto divieto, infine, di utilizzare contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista, nonchè di qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie di stampo autoritario.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.
All'atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del patito o gruppo politico stesso.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE, RIVOLGERSI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE.
LE ISTRUZIONI UFFICIALI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE SONO PUBBLICATE SUL PORTALE ELIGENDO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

ALLEGATI:
Allegato 1a - Lista dei candidati (atto principale)
Allegato 1b - Lista dei candidati (atto separato)
Allegato 3- Atto di adesione alla lista dei candidati da parte di chi non può firmare
Allegato 4- Dichiarazione di accettazione alla carica a Sindaco
Allegato 7- Dichiarazione di accettazione alla carica di Consigliere comunale.

 

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